Sez. 1, Sentenza n. 36626 del 12/04/2016 Cc. (dep. 02/09/2016) Rv. 267609 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Terzo cessionario di credito ipotecario - Domanda di ammissione allo stato passivo - Termine di decadenza - "Dies a quo" - Individuazione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca di prevenzione, il titolare di crediti ipotecari, che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell'esecuzione, deve presentare domanda di ammissione allo stato passivo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 180 giorni, che decorre dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, oppure, per i beni confiscati in data successiva alla data anzidetta, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione del credito garantito da ipoteca, avanzata allorquando i beni risultavano sequestrati ma non ancora confiscati, trattandosi di istanza esaminata, comunque, in epoca successiva alla definitività della confisca, proposta in buona fede e in anticipo rispetto il termine di legge).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 199, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)