Sez. 6, Sentenza n. 33677 del 16/10/2020 Cc. (dep. 27/11/2020) Rv. 279952 - 02
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca – Istanza di ammissione del credito – Decorrenza del termine di presentazione di tale istanza – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 205 e 206, della legge n. 228 del 2012 per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. – Manifesta infondatezza – Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 205 e 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine di 180 giorni per la presentazione dell'istanza di ammissione del credito dal provvedimento definitivo di confisca, pur in mancanza di meccanismi idonei a garantirne la conoscenza, in quanto la decorrenza del termine è comunque ancorata alla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca, essendo inoltre prevista, qualora l'omessa o tardiva comunicazione di cui all'art.1, comma 206, legge n.228 del 2012 abbia impedito la tempestiva proposizione dell'istanza di ammissione, la possibilità di chiedere la remissione in termini ai sensi dell'art.175, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la comunicazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile, o mediante avviso nel proprio sito Internet, ha natura di mera pubblicità notizia).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 205 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 206 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)