Sez. L, Sentenza n. 4129 del 22/03/2002 (Rv. 553204 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Deduzione del convenuto della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio - Indicazione di un terzo quale effettivo obbligato - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Chiamata in giudizio del terzo - Ammissibilità - Apprezzamento dell'opportunità della chiamata - Deduzione di giudici di merito - Sindacabilità nelle fasi di gravame - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
Qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., ma il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 del codice di rito, senza che il mancato esercizio di detto potere discrezionale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello - il quale non potrebbe rimettere la causa al primo giudice, ostandovi il disposto dell'art. 354 cod. proc. civ., che si riferisce solo alla violazione delle ipotesi d'integrazione necessaria del contraddittorio - né da parte del giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)