Sez. 2, Sentenza n. 19003 del 22/09/2004 (Rv. 577289 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Deduzione del convenuto di estraneità al rapporto dedotto in giudizio - Indicazione del terzo quale effettivo obbligato - litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Provvedimento di chiamata in causa del terzo - Natura discrezionale - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
Qualora il convenuto, nel contestare di essere titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, indichi come tale il terzo, quest'ultimo non assume la qualità di litisconsorte necessario, ma il giudice ne può disporre l'intervento con provvedimento eminentemente discrezionale, sicché, ove il processo prosegua nonostante la mancata esecuzione di tale provvedimento, la sentenza non può considerarsi inutiliter data.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)