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Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 14/06/2007 (Rv. 596978 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Deduzione del convenuto di estraneità al rapporto dedotto in giudizio - Indicazione del terzo quale effettivo obbligato - Ordine di chiamata in causa del terzo - Legittimità - Potere discrezionale - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Effetti del "simultaneus processus".
Stato
decisa il 2007-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596978-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

Qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., in tal modo costituendosi un "simultaneus processus" diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)