Sez. 3, Sentenza n. 11320 del 15/05/2009 (Rv. 608270 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Applicazione del procedimento di correzione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Conseguenze - Ordinanza di correzione relativa all'indicazione del prezzo del verbale di aggiudicazione provvisoria in tema di espropriazione immobiliare - Riapertura dei termini per la formulazione di nuove offerte in aumento - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Pur essendo la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. applicabile, benché non richiamata, al processo di esecuzione, l'intervenuta correzione con ordinanza del giudice dell'esecuzione, in materia di espropriazione immobiliare, dell'errore materiale (rilevabile "ictu oculi") relativo al prezzo riportato nella precedente ordinanza di aggiudicazione provvisoria non comporta la riapertura del termine utile per la proposizione di una nuova offerta di aumento ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., non essendo configurabile nel nostro ordinamento, in mancanza di un'esplicita norma al riguardo, la facoltà, per il giudice, di disporre la riapertura del termine in questione, avente natura perentoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)