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Sez. U, Sentenza n. 890 del 23/02/1978 (Rv. 390218 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PIO ISTITUTO SANTO SPIRITO - OSPEDALI RIUNITI DI ROMA - RAPPORTI DI LAVORO CON I MEDICI ASSUNTI CON LA QUALIFICA DI ASSISTENTI VOLONTARI - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE AD ESSI RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390218-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PIO ISTITUTO SANTO SPIRITO - OSPEDALI RIUNITI DI ROMA - RAPPORTI DI LAVORO CON I MEDICI ASSUNTI CON LA QUALIFICA DI ASSISTENTI VOLONTARI - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE AD ESSI RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

I rapporti di lavoro costituiti fra il pio istituto santo spirito - ospedali riuniti di Roma, che ha la natura di ente pubblico non economico, ed i laureati in medicina e chirurgia, assunti con la qualifica di assistenti volontari, hanno carattere pubblicistico ed appartengono, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora i suddetti assistenti siano addetti all'assolvimento di compiti relativi ai fini istituzionali dell'ente ospedaliero, quali, appunto, quelli attinenti all'assistenza sanitaria, con una retribuzione predeterminata e nell'ambito di un rapporto continuativo e professionale, inteso, non come esclusivita, bensi come preminenza degli obblighi assunti verso l'ospedale rispetto ad ogni altro impegno di lavoro dei medesimi soggetti. (Conf 3895/74, mass n 372437).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)