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Sez. 1, Sentenza n. 5639 del 05/05/2000 (Rv. 536166 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Compensazione tra credito già ammesso al passivo e credito vantato dal fallito e contestato o comunque non verificato con la procedura ex art. 109 legge fall. - Ammissibilità in sede di piano di riparto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536166-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare non può essere dichiarata la compensazione tra un credito già accertato ed ammesso nello stato passivo del fallimento ed un credito vantato dalla società fallita che sia contestato o, comunque, non risulti ancora accertato secondo il procedimento previsto dall'art. 109 legge fall., giacché, per un verso, anche il credito - debito di massa controverso necessita della verificazione quale unico procedimento idoneo ad assicurare il principio della concorsualità mediante la partecipazione e il contraddittorio di tutti gli interessati, e, per altro verso, nell'ambito del piano di riparto non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione, dovendo il giudice, in tale fase, limitarsi al controllo dell'esecuzione delle decisioni già assunte in sede di formazione dello stato passivo, della graduazione dei crediti e dell'ammontare delle somme da distribuire.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)