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Sez. 2, Sentenza n. 42603 del 20/09/2004 Ud. (dep. 02/11/2004) Rv. 230326 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - identificazione dell'indagato e delle persone informate - IN GENERE | Necessità della delega da parte del P.M. - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230326-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - identificazione dell'indagato e delle persone informate - IN GENERE

Le individuazioni fotografiche possono essere effettuate d'iniziativa della P.G. senza che sia necessaria la delega da parte del P.M., anche se quest'ultimo abbia già assunto la direzione delle indagini, in quanto la norma di cui all'art. 348, comma terzo, cod. proc. pen. non pone alcun divieto ma anzi consente alla polizia giudiziaria di svolgere di propria iniziativa tutte le "altre" attività d'indagine per accertare i reati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)