Sez. L, Sentenza n. 13719 del 27/06/2005 (Rv. 582311 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Diritto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in conformità della qualifica - Danno da dequalificazione - Relativo onere probatorio - Nuove mansioni non richiedenti alcuna conoscenza tecnica, indispensabile in quelle precedenti, e implicanti il mantenimento della retribuzione o dei benefici di carriera - Valutazione del giudice di merito ex art.115, secondo comma, cod. proc. civ. - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Il danno da violazione dell'art. 2013 cod. civ. consistente nella perdita o nel mancato incremento delle conoscenze e della consuetudine professionale è certamente ravvisabile secondo il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 cod. civ., non derivando necessariamente ed automaticamente dall'illecito atto di assegnazione a mansioni inferiori. Il giudice di merito può, però, ritenerlo sulla base di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (art.115, secondo comma, cod. proc. civ.) quando (come nella specie) constati che le nuove mansioni non richiedono alcuna conoscenza tecnica, indispensabile per contro in quelle precedenti. Né il danno può essere escluso dal mantenimento della retribuzione o dei benefici di carriera, giacché la perdita di professionalità può pregiudicare il conseguimento di un nuovo posto di lavoro in caso di necessità, atteso che la più rapida mobilità del lavoro richiede che capacità e conoscenze professionali del lavoratore non vengano diminuite, anche in vista del reperimento di una nuova occupazione, nell'eventualità di un licenziamento o comunque della cessazione del rapporto attuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)