diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5754 del 16/01/2014 Ud. (dep. 06/02/2014) Rv. 259134 - 01

IMPUGNAZIONI - SPESE | Ricorso per cassazione - Rigetto o declaratoria di inammissibilità - Ricorrente minorenne - Condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259134-01

IMPUGNAZIONI - SPESE

Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)