Sez. 5, Sentenza n. 8379 del 02/11/2016 Cc. (dep. 21/02/2017) Rv. 269446 - 01
IMPUGNAZIONI - SPESE | Ricorso per cassazione - Declaratoria di inammissibilità - Imputato minorenne - Impugnazione proposta dagli esercenti la potestà genitoriale - Condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - SPESE
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato (art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie relativa a ricorso straordinario per errore di fatto proposto dai genitori di soggetto minorenne, deceduto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)