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Sez. L, Sentenza n. 8470 del 28/05/2003 (Rv. 563634 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Retribuzione imponibile - Nozione - Più ampia rispetto a quella di retribuzione propria della disciplina del rapporto di lavoro subordinato - Fondamento - Elencazione degli emolumenti non ricompresi nella retribuzione imponibile - Tassatività - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563634-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Secondo la disciplina di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dall'art. 6 D.Lgs. n. 314 del 1997 - la nozione di retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale è più ampia rispetto alla nozione di retribuzione generalmente applicabile in rapporto alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in quanto la disposizione citata ha adottato il principio di causalità, che ha una portata più estesa del principio di corrispettività; ciò trova conferma nel disposto relativo alle liberalità sottratte a contribuzione, i cui presupposti risultano rigorosamente definiti, con la conseguenza che, ai fini della relativa integrazione, deve essere identificabile l'evento che costituisce l'occasione o giustificazione della liberalità, allo scopo di rendere possibile la verifica sia della sua eccezionalità - che deve innanzitutto essere estrinseca alla natura dell'evento stesso - sia della sussistenza del requisito del non collegamento anche indiretto dell'erogazione al rendimento del lavoratore o all'andamento aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)