Sez. L, Sentenza n. 9499 del 19/07/2000 (Rv. 538566 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 9 bis D.L. n. 103 del 1991 - Esclusione delle somme versate dal datore di lavoro a finanziamento di casse e fondi previdenziali - Condizioni - Somme attribuite ai lavoratori e da questi ultimi versate ad un fondo integrativo - Esenzione dalla contribuzione - Esclusione - Fattispecie relativa ad accantonamenti costituiti in favore del Fondo di previdenza aziendale della Banca Popolare di Verona.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di determinazione della base retributiva imponibile ai fini contributivi, l'art. 9 bis del D.L. n. 103 del 1991, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 166 del 1991, limitandosi a stabilire un'eccezione ulteriore alla regola generale, rispetto a quelle contemplate dall'art. 12 legge n. 153 del 1969, esclude dall'obbligo contributivo soltanto "le contribuzioni e somme versate o accantonate" dal datore di lavoro a finanziamento "di casse, fondi..." con finalità di previdenza integrativa. Pertanto, non possono ricomprendersi nell'esenzione dai contributi le somme che il datore di lavoro corrisponda ai propri dipendenti e che siano da questi ultimi successivamente versate su un fondo aziendale integrativo, trattandosi di erogazioni non derivanti da causa autonoma rispetto al rapporto di lavoro (nella specie, relativa a somme versate a favore del Fondo integrativo aziendale della Banca Popolare di Verona, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha escluso l'esenzione contributiva, sul presupposto che le somme venivano versate dalla Banca su conti individuali dei dipendenti e solo successivamente affluivano da tali conti al Fondo, essendo peraltro restituite agli stessi dipendenti in caso di mancata maturazione dei diritti previdenziali presso il Fondo medesimo).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 193 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 194 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)