Sez. 3, Sentenza n. 283 del 05/02/1971 (Rv. 349756 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA - FUORI DEL PASSAGGIO PEDONALE - PRECEDENZA AI VEICOLI - OBBLIGHI DEL PEDONE - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA - FUORI DEL PASSAGGIO PEDONALE - PRECEDENZA AI VEICOLI - OBBLIGHI DEL PEDONE - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO.*
Il pedone che attraversi la carreggiata fuori dei passaggi pedonali deve lasciare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti ed, in conseguenza, e tenuto a rendersi conto della direzione e della velocita di essi e a regolare la propria andatura in modo da non venirsi a trovare sul loro percorso. Il conducente dell'autoveicolo, a sua volta, ha l'Obbligo di prospettarsi l'eventualita di una qualche esitazione o incertezza del pedone, il quale si accorga di aver errato sulla possibilita di sollecito attraversamento e, preso dal panico, torni indietro, sia pure obliquamente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, Cod. Strada art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)