Sez. 3, Sentenza n. 327 del 25/01/1978 (Rv. 389619 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA - OBBLIGHI DEL PEDONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA - OBBLIGHI DEL PEDONE.*
La norma dell'art 134, comma sesto, del codice stradale (DPR 15 giugno 1959 n 393), in base alla quale i pedoni, che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali, debbono dare la precedenza ai conducenti, va interpretata nel senso che il pedone e tenuto ad astenersi dall'iniziare l'attraversamento o, nel caso di attraversamento gia iniziato, a fermarsi ed aspettare, in modo da non costringere i conducenti dei veicoli a compiere improvvise e pericolose manovre di rallentamento, di arresto e di deviazione. (V 2163/74, mass n 370514; (V 480/71, mass n 350108; (V 283/71, mass n 349756).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)