Sez. 3, Sentenza n. 2163 del 18/07/1974 (Rv. 370514 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO FUORI DEI PASSAGGI PEDONALI - OBBLIGHI DEL PEDONE - PRECEDENZA - TEMPESTIVITA E NON PERICOLOSITA DELL'ATTRAVERSAMENTO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO FUORI DEI PASSAGGI PEDONALI - OBBLIGHI DEL PEDONE - PRECEDENZA - TEMPESTIVITA E NON PERICOLOSITA DELL'ATTRAVERSAMENTO.*
I pedoni nell'attraversare la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai veicoli su essa condotti ed accingendosi all'attraversamento sono tenuti, in ogni caso, ad assicurarsi che lo stesso sia tempestivo e non crei pericolo per loro e per la circolazione. (V 480'71, mass n 350108; 283'71, mass n 349756).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 389), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)