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Sez. 4, Sentenza n. 15146 del 04/04/2006 Cc. (dep. 03/05/2006) Rv. 233967 - 01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Persona in stato di detenzione - Interrogatorio fuori dall'udienza - Documentazione audiovisiva o fonografica - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233967-01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale, previsto dall'art. 141-bis cod. proc. pen., deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o di indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)