Sez. 5, Sentenza n. 10310 del 25/08/1998 Ud. (dep. 30/09/1998) Rv. 211477 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | "Fatto nuovo" e "Fatto diverso" - concetti - Scopo delle norme sulle nuove contestazioni - Conseguenza - Rapporto tra truffa e assegni a vuoto.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
La locuzione "fatto nuovo", di cui all'art. 518 cod. pro. pen., denota un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l'emergere i dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio. Per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., consente la modifica dell'imputazione - deve, invece, intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. Peraltro il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni (artt. 516/522 cod. proc. pen.) mira allo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che non si configura violazione al riguardo quando la modifica, rispetto all'accusa originaria, non abbia in alcun modo menomato la possibilità di difesa. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che quantunque il reato di emissione di assegni senza provvista presenti connotazioni diverse rispetto alla truffa, gli elementi sostanziali della accusa erano già presenti, in fatto, nella originaria contestazione di truffa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 518 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)