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Sez. 4, Sentenza n. 40449 del 16/07/2002 Ud. (dep. 29/11/2002) Rv. 223230 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO NUOVO - IN GENERE | Decesso della persona offesa dal reato di lesioni colpose per cui si procede - Fatto nuovo - Esclusione - Nozione.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223230-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO NUOVO - IN GENERE

A norma dell'art. 518 cod. proc. pen., per "fatto nuovo" deve intendersi la circostanza dotata di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è proceduto, che possa costituire presupposto idoneo all'instaurazione di un procedimento distinto da quello già in atto e ad esso parallelo. Ne consegue che non può ritenersi "fatto nuovo" quello costituito dal decesso della persona offesa dal reato di lesioni colpose, sopravvenuto nel corso del procedimento relativo a tale reato in conseguenza della medesima condotta già addebitata all'imputato, poiché in tale ultima ipotesi il PM deve procedere alla semplice modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 518 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)