Sez. 6, Sentenza n. 2642 del 14/01/1999 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212803 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Verifica - Confronto rigorosamente formale e letterale fra imputazione e sentenza - Esclusione - Necessità del contraddittorio sul contenuto dell'accusa - Possibilità di difesa effettiva dell'imputato - Indicazione - Fattispecie.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non vi fosse violazione della necessaria correlazione tra l'imputazione e la sentenza, nella diversa definizione giuridica del fatto data dal giudice allorché, nel condannare l'imputato per il reato di cui all'art. 388, quinto comma, cod.pen., abbia così descritto la condotta: "per avere indebitamente omesso un atto del suo ufficio, quale la consegna dei beni pignorati", mentre l'imputazione originaria era: "perché quale custode dei beni sottoposti a pignoramento, li sottraeva omettendone la consegna all'ufficiale giudiziario").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)