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Sez. 6, Ordinanza n. 2492 del 18/11/1977 Cc. (dep. 15/02/1978) Rv. 137958 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - RISPETTIVA COMPETENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137958-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - RISPETTIVA COMPETENZA - FATTISPECIE.*

La decisione delle questioni relative alla ammissibilita o meno del gravame fa parte del giudizio di impugnazione e rientra, almeno di regola, nella Competenza del giudice ad quem. Il giudice a quo e legittimato ad esaminare tali questioni solo quando le ragioni della inammissibilita siano di "palmare evidenza" e trovino fondamento in adempimenti formali il cui accertamento non implichi una valutazione sulla fondatezza della tesi contraria. (nella specie e stata annullata l'ordinanza del giudice a quo che aveva dichiarata l'inammissibilita dell'impugnazione la cui dichiarazione non era pervenuta alla cancelleria per "disguido postale").*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)