Sez. U, Sentenza n. 3688 del 24/07/1978 (Rv. 393207 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - CONVITTI NAZIONALI ED EDUCANDATI - SCUOLE PRIVATE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GESTIONE DI UNA SCUOLA IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELL'ENTE OVVERO UTILIZZANDO UN'ORGANIZZAZIONE IMPRONTATA A CRITERI PUBBLICISTICI E PER SCOPI EMINENTEMENTE SOCIALI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON IL PERSONALE INSERITO IN TALE ORGANIZZAZIONE - NATURA - PUBBLICO IMPIEGO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - CONVITTI NAZIONALI ED EDUCANDATI - SCUOLE PRIVATE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GESTIONE DI UNA SCUOLA IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELL'ENTE OVVERO UTILIZZANDO UN'ORGANIZZAZIONE IMPRONTATA A CRITERI PUBBLICISTICI E PER SCOPI EMINENTEMENTE SOCIALI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON IL PERSONALE INSERITO IN TALE ORGANIZZAZIONE - NATURA - PUBBLICO IMPIEGO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
Qualora un ente pubblico non economico gestisca una scuola in attuazione dei suoi scopi istituzionali o quando tale gestione - pur avvenendo indipendentemente dalla sua correlazione con il fine primario o con un fine strumentale o secondario del medesimo ente - si svolga utilizzando un'organizzazione improntata a criteri pubblicistici, non imprenditoriale e per scopi eminentemente sociali, il rapporto di impiego con il personale inserito nella struttura organizzativa di tale ente (nella specie, si trattava di istitutori) deve qualificarsi come rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che ogni controversia relativa al predetto rapporto e devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. (principio applicato ad un rapporto di impiego alle dipendenze del consorzio convitto apuano costituito con decreto prefettizio su richiesta del provveditore agli studi avente come suo scopo quello di accogliere gli studenti delle scuole medie assistiti dall'opera nazionale orfani di guerra, dall'INADEL, dall'ENAOLI, direttamente, dal comune di Carrara e dall'amministrazione provinciale, e con un regolamento approvato dalla giunta provinciale amministrativa). (V 4838/77, mass n 388445).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)