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Sez. U, Sentenza n. 641 del 16/01/2015 (Rv. 633758 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Riscossione delle imposte sui redditi - Iscrizione ipotecaria - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Destinazione degli immobili a fondo patrimoniale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633758-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall'ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)