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Sez. 1, Sentenza n. 6000 del 14/03/2011 (Rv. 616639 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area di sedime di fabbricato - Autonoma indennizzabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2011-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616639-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblico interesse, il criterio indennitario previsto per le aree edificabili, introdotto dall'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), non è applicabile all'area di sedime, la quale costituisce parte integrante del fabbricato ivi insistente e fruisce, inscindibilmente, del criterio indennitario previsto dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, donde l'impossibilità di valutazione separata ed autonoma dell'area occupata dal fabbricato, fatta eccezione per i casi in cui il fabbricato risulti privo di autonomia funzionale o abbia scarsa consistenza economica rispetto al suolo, oppure sia in condizioni talmente fatiscenti da consigliarne la demolizione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)