Sez. 1, Sentenza n. 5528 del 14/03/2006 (Rv. 587446 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Criteri ex art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 - Area di sedime di fabbricato - Applicabilità - Esclusione - Indennizzabilità a valore venale del complesso edilizio - Sussistenza - Fabbricato adibito ad impianti industriali - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblico interesse, il criterio indennitario previsto per le aree edificabili, introdotto dall'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359), non è applicabile all'area di sedime su cui insiste un fabbricato, la quale, a differenza dell'area pertinenziale, autonomamente indennizzabile, costituisce parte integrante del fabbricato stesso e fruisce, inscindibilmente, del criterio indennitario previsto dall'art. 39 legge 25 giugno 1865, n. 2359, donde l'impossibilità di valutazione separata ed autonoma dell'area occupata dal fabbricato, anche qualora questo sia costituito da complesso edificato adibito a impianti industriali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)