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Sez. U, Sentenza n. 751 del 16/03/1966 (Rv. 321502 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - IMPIANTI ELETTRICI.*
Stato
decisa il 1966-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321502-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - IMPIANTI ELETTRICI.*

Il criterio discriminatore della Competenza fra il giudice ordinario ed il tribunale delle acque pubbliche, a norma dell'art. 140 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e dato dall'oggetto della controversia, la quale e devoluta all'organo specializzato solo quando involga questioni sulla demanialita delle acque o, comunque, investa direttamente interessi pubblici in ordine al regime delle acque, mentre rientrano nella Competenza del giudice ordinario tutte le controversie fra privati le quali, ancorche abbiano per presupposto l'utilizzazione dell'acqua pubblica, non incidono sugli interessi pubblici dell'amministrazione. Per quanto riguarda particolarmente gli impianti di energia elettrica, la Competenza del tribunale delle acque si arresta normalmente nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice, perche immessa nelle condotte forzate, nelle vasche, nei bacini di carico e nei canali che formano le cascate sulle ruote e turbine idrauliche. In base a tali principi, va escluso che rientri nella Competenza del tribunale delle acque la controversia insorta fra privati in ordine all'incidenza dell'Onere delle spese per l'adozione delle opere di sicurezza imposte dall'incrocio fra un elettrodotto ed un impianto seggioviario. *

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)