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Sez. 1, Sentenza n. 80 del 10/01/1986 (Rv. 443731 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO FONDATA IN PRIMO GRADO SULLA MANCANZA "AB ORIGINE" DI TITOLO DELL'OCCUPAZIONE - PRECISAZIONE IN APPELLO NEL SENSO DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA E DELL'IRRILEVANZA DEL TARDIVO PROVVEDIMENTO ABLATORIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443731-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO FONDATA IN PRIMO GRADO SULLA MANCANZA "AB ORIGINE" DI TITOLO DELL'OCCUPAZIONE - PRECISAZIONE IN APPELLO NEL SENSO DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA E DELL'IRRILEVANZA DEL TARDIVO PROVVEDIMENTO ABLATORIO - AMMISSIBILITÀ.*

Nel caso in cui il fondo occupato sia stato irreversibilmente acquisito nella realizzazione di opera pubblica durante il periodo di occupazione legittima, e questo sia venuto a scadenza senza la tempestiva adozione del decreto di espropriazione, il diritto al risarcimento del danno, che spetta al proprietario del fondo medesimo per effetto dell'Estinzione della sua proprietà alla suddetta scadenza a causa di fatto illecito istantaneo che rende irrilevante l'eventuale successiva emanazione del decreto espropriativo, può essere fatto valere in secondo grado senza ricorrere nel divieto posto dall'art. 345 cod. proc. civ., quando la domanda in primo grado abbia introdotto una pretesa risarcitoria fondata sulla Mancanza "ab origine" di titolo dell'occupazione, e sia stata poi precisata in Sede di gravame nel senso dell'indicata scadenza del termine di occupazione legittima ed irrilevanza del tardivo provvedimento ablatorio, atteso che tale precisazione, senza alterare i presupposti di fatto e l'oggetto dell'Azione risarcitoria, si traduce in una mera specificazione di quali di quei fatti siano concretamente rilevanti per il riconoscimento del diritto ai danni, restando quindi esclusa la ricorrenza di una non consentita modificazione della "causa petendi". (V 1464/83, mass n 426292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)