diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000 (Rv. 534013 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Domanda giudiziale di risarcimento commisurata al valore venale, per occupazione appropriativa - Sopravvenuto annullamento del peep - Assenza di dichiarazione di pubblica utilità - Deduzione in corso di causa - Modifica consentita della causa petendi - Sentenza di condanna al risarcimento commisurato al valore venale - Presupposto dell'illegittimità originaria dell'occupazione - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza - Fattispecie antecedente alla riforma del 1990.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534013-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Posto che nel regime dell'art. 184 cod.proc.civ., come dell'art. 345 cod.proc.civ., anteriormente alla riforma, è da ritenere consentito aggiungere all'originaria causa petendi un diverso elemento di fatto, ove ciò non implichi l'immutazione dei fatti materiali posti a base della domanda, o un'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione, ma comporti solo una diversa interpretazione o qualificazione dei fatti stessi, tanto più se la modifica sia indotta da un evento necessariamente collegato con la situazione processuale, sopravvenuto alla proposizione della domanda, non è ravvisabile vizio di ultrapetizione nella sentenza che, accogliendo domanda avente per oggetto il risarcimento per la perdita della proprietà in seguito ad occupazione appropriativa, abbia tenuto conto, fermo restando il petitum come risarcimento commisurato al valore di mercato del terreno occupato, dell'ulteriore elemento allegato nel corso del giudizio di primo grado, del sopravvenuto annullamento del piano urbanistico equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, così qualificando l'occupazione come illegittima "ab origine".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)