diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7422 del 31/03/2011 (Rv. 617053 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento disciplinare a carico dei periti industriali - Consigli territoriali dell'ordine - Natura amministrativa - Obbligo di rispetto di regole desumibili da principi generali dell'ordinamento - Sussistenza - Contenuto - Segretezza del procedimento - Necessità - Omissione - Nullità del provvedimento disciplinare - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617053-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Il procedimento disciplinare che si svolge, a carico dei periti industriali, davanti ai Consigli territoriali dell'ordine, pur avendo, a differenza di quello che si tiene davanti al Consiglio nazionale dei periti industriali, natura amministrativa e non giurisdizionale, deve svolgersi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi specifici che regolano i procedimenti disciplinari, fra i quali quello della segretezza, dettato espressamente dall'art. 8 del d.m. 1° ottobre 1948 proprio per il procedimento davanti al Consiglio nazionale dei periti industriali; la violazione, tuttavia, di tale principio non si traduce in una nullità del procedimento idonea ad inficiare la validità del provvedimento disciplinare, qualora la parte si limiti a dedurla senza indicare le ragioni per le quali tale violazione abbia comportato l'ingiustizia del procedimento stesso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DM Grazia e Giustizia 01/10/1948 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)