Sez. U, Sentenza n. 16616 del 08/08/2005 (Rv. 582978 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Dinanzi al consiglio dell'ordine locale - Mancata comparizione dell'incolpato - Rinvio dell'udienza - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Lesione del diritto di difesa - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati che si svolge dinanzi al consiglio dell'ordine locale, e che diversamente da quello dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ha natura amministrativa e non giurisdizionale, l'esercizio del diritto di difesa trova una compiuta disciplina nelle disposizioni del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, ed in particolare nell'art. 48, il quale, prevedendo che la citazione dell'incolpato debba contenere l'avvertimento che in caso di mancata comparizione si procederà in sua assenza, esclude, in caso di mancata comparizione, l'obbligo di dare notizia all'incolpato o al suo difensore del differimento, per qualsiasi ragione, dell'udienza. Tale disciplina, che esclude l'applicabilità di quella del codice di procedura penale, non lede il diritto di difesa dell'inquisito, il quale, essendo stato notiziato del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, ha l'onere non solo d'intervenire alla data fissata, ma anche di informarsi dei provvedimenti adottati in quell'occasione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 45, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)