Sez. 1, Sentenza n. 4305 del 15/05/1997 (Rv. 504370 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento di maggiore imponibile, su base presuntiva - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Le presunzioni semplici alle quali, a norma dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può farsi ricorso in materia di I.V.A. onde desumere l'infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione, devono basarsi su circostanze gravi, precise e concordanti (così come, per le presunzioni semplici, dispone la norma dell'art. 2729 cod. civ.). Più in particolare, per presumere l'esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono delle presunzioni gravi, precise e concordanti. Conseguentemente non è legittima la presunzione di ricavi maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto fra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell'accertamento, né si rende legittimo il ricorso al sistema della media semplice anziché a quello della media ponderale, quando fra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)