Sez. 1, Sentenza n. 935 del 05/02/1996 (Rv. 495720 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Maggiore imponibile non denunziato - Accertamento in via indiziaria - Principi generali relativi alla prova presuntiva - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
Nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (e successive modificazioni) l'accertamento in via indiziaria di un maggior imponibile, non denunziato, all'infuori di casi specifici nei quali è la legge fiscale a individuare determinate situazioni come fonti di presunzione, soggiace ai canoni generali che presiedono alla prova presuntiva, a norma degli artt. 2727 e segg. cod. civ., incluso il principio secondo cui il fatto ignoto deve essere desumibile, secondo parametri di regolarità causale, dal fatto noto e non da altro fatto, a sua volta ignoto, e ritenuto sussistente in via di mera deduzione logica.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)