Sez. 1, Sentenza n. 14103 del 23/09/2003 (Rv. 567087 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI | Disciplina del codice civile sulla formazione del contratto in tema di offerta al pubblico - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI
La vendita fallimentare di beni mobili disciplinata dall'art. 106 legge fallim., ancorché utilizzi forme simili a quelle tipiche dell'autonomia privata (è infatti anche possibile che al decreto di aggiudicazione e di trasferimento dei beni posti in vendita il giudice delegato deliberi che si sostituisca la stipulazione di un atto di vendita, a ciò autorizzando il curatore), è pur sempre vendita giudiziale forzosa che ha luogo nell'ambito e per le finalità della procedura, onde per gli aspetti più strettamente correlati alle finalità della liquidazione concorsuale è soggetta alla disciplina della legge fallimentare; è, dunque, esclusa l'applicabilità, con riferimento al decreto che dispone la vendita, delle norme del codice civile sulla formazione del contratto come l'art. 1336 in tema di offerta al pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)