Sez. 1, Sentenza n. 5743 del 23/03/2004 (Rv. 571418 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Sanzioni amministrative pecuniarie - Applicazione - Procedura ex art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Decreto irrogativo delle sanzioni - Reclamo alla Corte d'appello di Roma - Previsione del rito camerale e della forma del decreto per il provvedimento decisorio - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 145, comma 6 - ora comma 7, a seguito della sostituzione operata dal d.lgs. n. 342 del 1999 -, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nella parte in cui prevede, in ordine al procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Roma contro il decreto ministeriale irrogativo delle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 144, la forma del rito camerale e la definizione del giudizio con decreto motivato anziché con sentenza, così impedendo la proponibilità del ricorso ordinario per cassazione - con possibilità di denuncia anche dei vizi di motivazione -, in luogo di quello ex art. 111 Cost. Da un lato, infatti, il rito camerale è idoneo ad assicurare tutela ai diritti soggettivi, specie quando, come nel caso dell'attività bancaria, la controversia sia caratterizzata da contenuti tecnici e da fonti di conoscenza prevalentemente documentali; dall'altro, la scelta del decreto motivato, in deroga alla normativa comune sui procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative, deve ritenersi non irragionevole, in considerazione del carattere di specialità della disciplina bancaria e creditizia e della continuità con la precedente regolamentazione della materia (v. Corte cost., sent. n. 49 del 1999).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)