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Sez. 1, Ordinanza n. 532 del 26/06/1997 (Rv. 505923 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Sanzioni amministrative pecuniarie - Decreto di applicazione ex art. 145 D.Lgs. n. 385 del 1993 - Giudizio di opposizione ("reclamo") - Competenza della Corte d'appello di Roma, applicazione di procedimento camerale e mancata previsione del doppio grado di merito - Questioni di costituzionalità ex art. 3, 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Previsione della forma del decreto motivato per il provvedimento decisorio - Conseguente inammissibilità di ricorso per cassazione con sindacato esteso alla adeguatezza della motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Questione di costituzionalità ex artt. 3 e 24 Cost. - "Tertium comparationis" costituito dall'art. 23 legge n. 689 del 1981 e delle sanzioni valutarie - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505923-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 145, commi quarto, quinto, e sesto, del D.Lgs. 1 novembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che disciplina il procedimento di reclamo davanti all'autorità giudiziaria (e nei confronti della Banca d'Italia) del decreto, emanato dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia, irrogativo di sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza di norme del testo normativo citato, nella parte in cui prevede la competenza alla Corte d'appello di Roma, un unico grado di giudizio di merito e l'applicabilità di un rito camerale; è invece non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di costituzionalità del citato art. 145, comma sesto, nella parte in cui prevede che tale giudizio sia definito con un decreto motivato (invece che con sentenza), precludendo che nei confronti del provvedimento decisorio sia proponibile l'ordinario ricorso per cassazione (invece che il ricorso "ex" art. 111 Cost.) e il sindacato della Cassazione anche sull'adeguatezza della motivazione a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., e accordando così alle posizioni di diritto soggettivo coinvolte nella controversia una tutela meno intensa rispetto a quella assicurata in materia di sanzioni amministrative in genere e di sanzioni valutarie in particolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)