Sez. 2, Sentenza n. 721 del 14/03/1966 (Rv. 321452 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La consulenza tecnica e un mezzo di prova che non e posto nella disponibilita delle parti, ma e rimesso, quanto alla opportunita o necessita di disporla, al criterio discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento, se adeguatamente motivato, non e censurabile in Cassazione. (Cfr 596/63; 338/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)