diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 30137 del 28/05/2003 Cc. (dep. 17/07/2003) Rv. 225868 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per assenza di certificazione dell'agibilità del locale - Configurabilità della contravvenzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225868-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

L'art. 274, comma 1 lett. a) del D.L.gs n. 267/2000, abrogando l'art. 106 del T.U. comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 383/1934, non ha reso penalmente sanzionabile ai sensi dell'art. 650 cod.pen. le inosservanze di provvedimenti dell'autorità comunale che, in precedenza, sarebbero state sanzionate in via amministrativa. Tale modifica legislativa ha lasciato prive di sanzioni le violazioni dei suddetti provvedimenti, sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di alternatività e non di specialità. Tale conclusione trova conferma nella reintroduzione, ai sensi dell'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dell'assoggettamento di dette violazioni a sanzione amministrativa, anche se tale previsione opera solo per l'avvenire, in ossequio al principio di legalità affermato pure in materia amministrativa dall'art. 1 della l. n. 689/81.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 16/01/2003 num. 3 art. 16, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 38, Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 CORTE COST., Legge 03/08/1999 num. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)