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Sez. 1, Sentenza n. 6525 del 05/05/1998 Ud. (dep. 03/06/1998) Rv. 210764 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Applicabilità - Provvedimenti del Sindaco - Limiti - Ordine dato con richiamo a regolamenti comunali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210764-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

In materia di inosservanza di provvedimenti dell'Autorità la norma di cui all'art. 650 cod. pen. può ritenersi violata quando non si ottemperi a provvedimenti che il sindaco adotta quale ufficiale di governo, con carattere di contingibilità ed urgenza, al fine di ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie. Negli altri casi, quando cioè l'ordine sia dato con richiamo a regolamenti comunali esistenti, la loro violazione non è penalmente punita, ma trova una sanzione amministrativa nell'art. 106 del R.D. n, 383/1934. (Fattispecie relativa a ordinanza sindacale che ordinava la raccolta dei rifiuti commerciali lontano dai luoghi di abitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)