Sez. 1, Sentenza n. 3201 del 12/01/1999 Ud. (dep. 09/03/1999) Rv. 212691 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Provvedimenti del Sindaco - Limiti - Ordine dato con richiamo a regolamenti comunali - Esclusione - Fattispecie: vendita ambulante.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art.650 cod.pen. in tema di violazione di una ordinanza sindacale in materia di igiene, occorre che la violazione sia relativa a "provvedimenti contingibili e urgenti" adottati dal Sindaco quale ufficiale di Governo "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", a norma dell'art.38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142. La violazione dei precetti contenuti nelle ordinanze emesse dal Sindaco "in conformità alle leggi ed ai regolamenti" resta invece assoggettata alla disciplina sanzionatoria - ora depenalizzata - prevista dall'art.106 dl testo unico approvato con r.d. 3 marzo 1934, n.383, tuttora vigente in forza della salvezza enunciata dall'art.64, lett.c), della legge n.142 del 1990. (Nella fattispecie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto che non costituisce reato la violazione di una ordinanza emessa dal Sindaco in conformità alle disposizioni di apposita disciplina regolamentare in materia di esercizio della vendita ambulante).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 38, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)