diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6205 del 13/03/2009 (Rv. 607208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA | In genere.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607208-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA

Nel procedimento d'appello davanti al tribunale, in composizione monocratica, non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies cod. proc. civ., se una delle parti richieda, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ, essendo tenuto il giudice, per espressa previsione dell'art. 352, ultimo comma, cod. proc. civ., a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. (Nel caso di specie, il giudice d'appello, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, di discussione orale e di lettura della sentenza, a tale udienza non aveva concesso il termine per lo scambio delle comparse, nonostante la richiesta di una delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)