Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 14/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207054 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Negativi - Per avvenuta rimessione del processo - Legittimazione a sollevarli - Appartiene esclusivamente al giudice "ad quem".
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE
Soltanto il giudice "ad quem", investito della competenza a giudicare a seguito dell'avvenuta rimessione del processo ai sensi dell'art. 43, comma secondo, cod. proc. pen., è legittimato a sollevare conflitto negativo di competenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)