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Sez. U, Sentenza n. 1964 del 22/02/1995 (Rv. 490612 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Area per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare - Illegittima occupazione sulla base di decreto di esproprio emesso dal presidente della giunta regionale - Annullamento di tale decreto - Conseguenze - Risarcimento del danno - Ammissibilità - Azione risarcitoria ed azione di rivalsa - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490612-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Nell'ipotesi in cui un fondo venga illegittimamente occupato dal Comune per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare sulla base di decreto di esproprio emesso dal presidente della giunta regionale, l'annullamento di questo decreto da parte del giudice amministrativo fa venire meno l'affievolimento del diritto di proprietà. Ne deriva che la lesione di tale diritto è suscettibile di dar luogo a conseguenze risarcitorie rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, sia che esse siano oggetto di pretese da parte del danneggiato (il proprietario del fondo), sia che rilevino come ragione di rivalsa del danneggiante (il Comune) nei confronti di altro responsabile (la Regione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1871 num. 865 art. 35, Legge 22/10/1871 num. 865 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)