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Sez. 1, Sentenza n. 3513 del 27/07/1989 (Rv. 463499 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI CASE PER I LAVORATORI - DECRETO AUTORIZZATIVO DELLA OCCUPAZIONE OTTENUTO DA UN COMUNE - AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELL'OPERA ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - ILLEGITTIMITÀ ED IRREVERSIBILITÀ DELLA OCCUPAZIONE IN CONCRETO ATTUATA DALL'ISTITUTO MEDESIMO - AZIONE RISARCITORIA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1989-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463499-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI CASE PER I LAVORATORI - DECRETO AUTORIZZATIVO DELLA OCCUPAZIONE OTTENUTO DA UN COMUNE - AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELL'OPERA ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - ILLEGITTIMITÀ ED IRREVERSIBILITÀ DELLA OCCUPAZIONE IN CONCRETO ATTUATA DALL'ISTITUTO MEDESIMO - AZIONE RISARCITORIA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA.*

Il legittimato passivo, rispetto all'Azione risarcitoria promossa dal proprietario di un fondo per l'occupazione di esso illegittima ed irreversibile, va identificato nell'ente autore dell'illecito, vale a dire l'ente che abbia in concreto attuato l'occupazione e la radicale trasformazione del fondo, indipendentemente dalla perdurante attualità del possesso o della detenzione, nonché a prescindere dal fatto che altro ente abbia chiesto ed ottenuto il decreto autorizzativo dell'occupazione, ovvero sia imputabile del mancato perfezionamento della procedura espropriativa (circostanza influente ai diversi fini di un'eventuale rivalsa nei suoi confronti da parte del responsabile dell'illecito). Pertanto, in caso di occupazione d'urgenza ottenuta da un comune per la realizzazione di case per i lavoratori, detta legittimazione passiva spetta allo istituto autonomo per le case popolari cui sia stata affidata l'esecuzione dell'opera, ove risulti l'autore dell'occupazione medesima, non potendosi in contrario invocare la disciplina posta dagli artt. 35 e 57 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, in ordine all'attribuzione ai comuni (od ai loro consorzi) della proprietà, ed agli enti costruttori di un mero diritto di superficie sui suoli espropriati per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, la quale presuppone il legittimo svolgimento della procedura espropriativa. (V 4739/86, mass n 447443; (V 4061/86, mass n 446871).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)