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Sez. 3, Sentenza n. 2482 del 14/06/1977 (Rv. 386195 - 01)

AZIENDA - AFFITTO - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE - COLLEGAMENTO STRUMENTALE - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA DEI CONTRAENTI - NECESSITA - ACCERTAMENTO NEGATIVO - AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI - RELATIVA DISCIPLINA - INAPPLICABILITA - LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - DIVIETO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386195-01

AZIENDA - AFFITTO - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE - COLLEGAMENTO STRUMENTALE - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA DEI CONTRAENTI - NECESSITA - ACCERTAMENTO NEGATIVO - AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI - RELATIVA DISCIPLINA - INAPPLICABILITA - LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - DIVIETO - APPLICABILITA.*

Il vincolo di collegamento strumentale tra locazione di immobile ed azienda in esso esercitata non puo ritenersi espresso unicamente, ed in ogni caso, dalla destinazione dell'immobile locato, ma deve essere desunto con il consueto procedimento interpretativo della volonta dei contraenti: conseguentemente, quando l'esito di tale indagine porti ad escludere che la locazione dell'immobile sia stata dalle parti compresa nel contratto di affitto della azienda in esso esercitata, non sono applicabili le Disposizioni contenute nell'art 2558 cod civ, che prevedono la successione automatica dello affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'Esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma opera la disciplina di cui all'art 1594 cod civ, che vieta la cessione del contratto di locazione senza il consenso del locatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)