Sez. 3, Sentenza n. 15700 del 02/07/2010 (Rv. 614015 - 01)
AZIENDA - AFFITTO | Locazione dell'immobile - Collegamento strumentale - Interpretazione della volontà dei contraenti - Necessità - Accertamento negativo - Azienda - Cessione - Successione nei contratti - Relativa disciplina - Inapplicabilità - Locazione - Sublocazione e cessione - Divieto - Applicabilità.
AZIENDA - AFFITTO
Il vincolo di collegamento strumentale tra locazione di immobile ed azienda in esso esercitata non può ritenersi espresso unicamente, ed in ogni caso, dalla destinazione dell'immobile locato, ma deve essere desunto con il consueto procedimento interpretativo della volontà dei contraenti: conseguentemente, quando l'esito di tale indagine porti ad escludere che la locazione dell'immobile sia stata dalle parti compresa nel contratto di cessione o di affitto della azienda in esso esercitata, non sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 2558 cod. civ., che prevedono la successione automatica del cessionario o dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma opera la disciplina di cui all'art. 1594 cod. civ., che vieta la cessione del contratto di locazione senza il consenso del locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)