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Sez. 1, Sentenza n. 8914 del 04/06/2003 (Rv. 563897 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE | Esercizio di diritti di spettanza del fallito nei confronti dei terzi - Curatore - Posizione - Terzo - Esclusione - Riscossione di un credito del fallito - Decadenza - Opponibilità al curatore.
Stato
decisa il 2003-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563897-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE

La posizione del curatore fallimentare è differenziata secondo che egli rappresenti gli interessi della collettività dei creditori ovvero eserciti diritti di spettanza del fallito nei confronti dei terzi: nel primo caso egli è terzo, nell'altro, come quando agisca per la riscossione di un credito del fallito, subentra nella medesima posizione di quest'ultimo, facendone valere i diritti così come in capo a quello esistevano e si configuravano, di modo che puo essergli opposta una decadenza, stabilita dalla legge ed operante in relazione a rapporti e diritti contrattuali (nella specie, la decadenza dall'azione, che il conduttore può proporre, a norma dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, per la ripetizione delle somme corrisposte in forza di patti contrari a detta legge).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)