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Sez. L, Sentenza n. 1727 del 14/03/1980 (Rv. 405342 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO ALLA SOMMA LIQUIDATA IN SENTENZA - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO DOPO LA DOMANDA GIUDIZIALE A TITOLO DI PARZIALE ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405342-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO ALLA SOMMA LIQUIDATA IN SENTENZA - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO DOPO LA DOMANDA GIUDIZIALE A TITOLO DI PARZIALE ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La rivalutazione dei crediti di lavoro, a norma del terzo comma dell'art 429, cod proc civ, deve essere effettuata non solo sulla somma liquidata in sentenza quale parte residua del credito, ma anche su quanto, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, il datore di lavoro abbia corrisposto a titolo di parziale adempimento, ma in quest'ultimo caso la rivalutazione deve essere effettuata con riferimento al periodo intercorso tra il giorno della maturazione del credito e quello dell'effettivo pagamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)