Sez. 1, Ordinanza n. 22335 del 26/11/2004 (Rv. 578135 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 - Pendenza tra le stesse parti, davanti al giudice svizzero e a quello italiano, di un giudizio di divorzio e di uno di separazione - Giudice italiano successivamente adito - Litispendenza internazionale - Sospensione facoltativa del processo di separazione - Ordinanza relativa - Impugnazione ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ai sensi della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 10 febbraio 1992, n. 198, in caso di pendenza in primo grado, tra le stesse parti, di un giudizio di divorzio e di un procedimento di separazione personale, promossi davanti a giudici di Stati contraenti differenti, rispettivamente la Svizzera e l'Italia, si verifica una connessione di cause; in tale evenienza, ove il giudice italiano successivamente adito, accertata la litispendenza internazionale, sospenda il giudizio di separazione dinanzi ad esso pendente, si verifica un'ipotesi di sospensione facoltativa del processo, non disciplinata dall'art. 295 cod. proc. civ., e perciò la relativa ordinanza non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 10/02/1992 num. 198, Tratt. Internaz. 16/09/1998 num. 21, Tratt. Internaz. 16/09/1998 num. 22, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)