Sez. U, Ordinanza n. 7299 del 17/05/2002 (Rv. 554531 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Provvedimento di astensione dal giudizio di cui all'art. 14 della Convenzione italo - belga del 6 aprile 1962 - Natura - Declinatoria di giurisdizione - Esclusione - Sospensione necessaria del giudizio - Configurabilità - Rimedio esperibile.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
Il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione tra Italia e Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale - conclusa a Roma il 6 aprile 1962 e ratificata con legge 2 marzo 1963, n. 596 -, il giudice di uno dei due Stati, che sia stato successivamente adito per una domanda avente lo stesso oggetto e proposta tra le stesse parti, si "astiene dal decidere" su tale domanda, non configura una declinatoria di giurisdizione, ma, nella sostanza, un provvedimento di sospensione del processo per litispendenza internazionale. Ne consegue che avverso detto provvedimento, che concreta un'ipotesi di sospensione necessaria da aggiungersi a quelle di cui all'art. 295 del codice di procedura civile, risulta esperibile non il regolamento di giurisdizione, ma il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice medesimo.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 06/04/1962 num. 14, Legge 02/03/1963 num. 596, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)